Art. 384. Il pensionato che per qualsiasi causa piu' non possieda il certificato di iscrizione, per ottenerne uno nuovo, deve presentare alla delegazione del tesoro della provincia una istanza, insieme con una dichiarazione del fatto, da lui firmata ed autenticata da notaio, colla quale si obbliga di tenere indennizzato lo Stato da qualunque danno potesse derivargli dalla consegna del nuovo certificato, e di riconsegnare il primo alla delegazione stessa nel caso che gli venisse fatto di rinvenirlo.