(Regolamento-art. 384)
 
                              Art. 384. 
 
 
  Il  pensionato  che  per  qualsiasi  causa  piu'  non  possieda  il
certificato di iscrizione, per ottenerne uno nuovo,  deve  presentare
alla delegazione del tesoro della provincia una istanza, insieme  con
una dichiarazione del fatto, da lui firmata ed autenticata da notaio,
colla quale si obbliga di tenere indennizzato lo Stato  da  qualunque
danno potesse derivargli dalla consegna del nuovo certificato,  e  di
riconsegnare il primo  alla  delegazione  stessa  nel  caso  che  gli
venisse fatto di rinvenirlo.