Art. 386. Il ministero delle finanze prende nota nei suoi registri della dichiarazione di cui all'art. 384 e rilascia il nuovo certificato di inscrizione, facendo risultare che e' stato spedito in sostituzione del primitivo, e lo trasmette alla delegazione del tesoro perche' questa, previe le occorrenti annotazioni nel relativo conto personale, ne faccia la consegna al pensionato nei modi indicati all'art. 378. Dopo la consegna del nuovo certificato, il pagamento della pensione dev'essere fatto soltanto sulla presentazione di esso. Se il certificato di cui fu chiesto il duplicato fosse in seguito presentato, deve essere trasmesso all'amministrazione centrale per l'annullamento.