(Regolamento-art. 386)
 
                              Art. 386. 
 
 
  Il ministero delle finanze prende  nota  nei  suoi  registri  della
dichiarazione di cui all'art. 384 e rilascia il nuovo certificato  di
inscrizione, facendo risultare che e' stato spedito  in  sostituzione
del primitivo, e lo trasmette alla  delegazione  del  tesoro  perche'
questa,  previe  le  occorrenti  annotazioni   nel   relativo   conto
personale, ne faccia la consegna  al  pensionato  nei  modi  indicati
all'art. 378. 
 
  Dopo la consegna del nuovo certificato, il pagamento della pensione
dev'essere fatto soltanto sulla presentazione di esso. 
 
  Se il certificato di cui fu chiesto il duplicato fosse  in  seguito
presentato, deve essere trasmesso  all'amministrazione  centrale  per
l'annullamento.