Art. 402 (Casi di riapertura) Chi e' stato prosciolto nell'istruzione puo' essere sottoposto a procedimento per il medesimo fatto, purche' non sia intervenuta una causa di estinzione del reato, quando sopravvengono nuove prove a suo carico. Quando e' stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove, chi fu in tal modo prosciolto ha diritto di chiedere, purche' non sia intervenuta una causa di estinzione del reato, la riapertura dell'istruzione adducendo nuove prove a suo favore. Sono considerate nuove prove le nuove deposizioni di testimoni, le ritrattazioni o le nuove dichiarazioni di persone che hanno commesso il reato, i nuovi accertamenti tecnici, gli atti o documenti che non hanno potuto essere sottoposti all'esame del giudice, e che integrano le prove gia' esaminate o forniscono nuovi mezzi per l'accertamento della verita'.