(Codice di procedura penale-art. 402)
 
                              Art. 402 
 
                        (Casi di riapertura) 
 
  Chi e' stato prosciolto nell'istruzione puo'  essere  sottoposto  a
procedimento per il medesimo fatto, purche' non sia  intervenuta  una
causa di estinzione del reato, quando sopravvengono nuove prove a suo
carico. 
 
  Quando e' stato dichiarato non doversi procedere per  insufficienza
di prove, chi fu in tal  modo  prosciolto  ha  diritto  di  chiedere,
purche' non sia intervenuta una causa di  estinzione  del  reato,  la
riapertura dell'istruzione adducendo nuove prove a suo favore. 
 
  Sono considerate nuove prove le nuove deposizioni di testimoni,  le
ritrattazioni o le nuove dichiarazioni di persone che hanno  commesso
il reato, i nuovi accertamenti tecnici, gli atti o documenti che  non
hanno potuto essere sottoposti all'esame del giudice, e che integrano
le prove gia' esaminate o forniscono nuovi mezzi  per  l'accertamento
della verita'.