(Codice di procedura penale-art. 403)
 
                              Art. 403 
 
                       (Domanda di riapertura) 
 
  Il pubblico ministero promuove la  riapertura  dell'istruzione  con
richiesta scritta al  giudice  che  ha  pronunciato  la  sentenza  di
proscioglimento. 
 
  Il prosciolto domanda la  riapertura  dell'istruzione  con  istanza
scritta al predetto giudice, indicando i motivi e proponendo le nuove
prove. 
 
  Il pretore, nel caso contemplato nella  prima  parte  dell'articolo
precedente, puo' provvedere d'ufficio per i reati di sua competenza.