Art. 403 (Domanda di riapertura) Il pubblico ministero promuove la riapertura dell'istruzione con richiesta scritta al giudice che ha pronunciato la sentenza di proscioglimento. Il prosciolto domanda la riapertura dell'istruzione con istanza scritta al predetto giudice, indicando i motivi e proponendo le nuove prove. Il pretore, nel caso contemplato nella prima parte dell'articolo precedente, puo' provvedere d'ufficio per i reati di sua competenza.