Art. 404 (Procedimento conseguente alla riapertura) Il prosciolto e', per ogni effetto giuridico, di nuovo considerato come imputato dal momento in cui viene ordinata la riapertura dell'istruzione e, in caso di richiesta di riapertura da parte del pubblico ministero, dal momento della richiesta. Prima di ordinare la riapertura il giudico puo' interrogare il prosciolto e, quando la riapertura e' richiesta dal pubblico ministero, puo' emettere mandato di cattura, se questo e' ammesso dalla legge, tutte le volte che il prosciolto si sia dato o sia per darsi alla fuga. Altrettanto puo' fare il pretore quando intende provvedere d'ufficio alla riapertura dell'istruzione per reato di sua competenza. Il giudice provvede con ordinanza, con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la domanda. L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la domanda, non pregiudica il diritto del pubblico ministero e del prosciolto di presentare un'ulteriore domanda fondata sopra nuovi elementi. Riaperta l'istruzione, si applicano le norme ordinarie sull'istruzione formale, salvo che si tratti di procedimenti di competenza del pretore. L'imputato puo' essere rinviato al giudizio anche se l'istanza di riapertura e' stata proposta soltanto da lui.