(Codice di procedura penale-art. 404)
 
                              Art. 404 
 
             (Procedimento conseguente alla riapertura) 
 
  Il prosciolto e', per ogni effetto giuridico, di nuovo  considerato
come imputato  dal  momento  in  cui  viene  ordinata  la  riapertura
dell'istruzione e, in caso di richiesta di riapertura  da  parte  del
pubblico ministero, dal momento della richiesta. 
 
  Prima di ordinare la riapertura  il  giudico  puo'  interrogare  il
prosciolto  e,  quando  la  riapertura  e'  richiesta  dal   pubblico
ministero, puo' emettere mandato di cattura,  se  questo  e'  ammesso
dalla legge, tutte le volte che il prosciolto si sia dato o  sia  per
darsi alla fuga. Altrettanto puo'  fare  il  pretore  quando  intende
provvedere d'ufficio alla riapertura dell'istruzione per reato di sua
competenza. 
 
  Il giudice provvede con ordinanza, con la quale accoglie,  dichiara
inammissibile  o  rigetta  la  domanda.  L'ordinanza,  che   dichiara
inammissibile o rigetta la domanda, non  pregiudica  il  diritto  del
pubblico  ministero  e  del  prosciolto  di  presentare  un'ulteriore
domanda fondata sopra nuovi elementi. 
 
  Riaperta   l'istruzione,   si   applicano   le   norme    ordinarie
sull'istruzione formale, salvo  che  si  tratti  di  procedimenti  di
competenza del pretore. L'imputato puo' essere rinviato  al  giudizio
anche se l'istanza di riapertura e' stata proposta soltanto da lui.