(Testo unico-art. 218)
                              Art. 218. 
 
(Art. 89, comma- 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.  6,
R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 -  Art.  22,  comma  1°,  R.
decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art 1, R. decreto 16 febbraio
                           1933, n. 261). 
 
  L'annessa tabella D determina per ciascun Istituto  il  numero  dei
posti di ruolo dei professori. 
  La condizione giuridica, comprese  le  procedure  pel  conferimento
della nomina e del grado di ordinario e per  i  trasferimenti,  e  la
condizione economica  dei  professori  di  ruolo  nei  Regi  istituti
superiori  di  magistero  sono  parificate  a  quelle   degli   altri
professori dei Regi Istituti d'istruzione superiore,  appartenenti  a
ruoli statali. 
  Sono  ammessi  trasferimenti  di  professori  di   ruolo   dall'uno
all'altro degli Istituti superiori di magistero Regi o  pareggiati  e
da questi  a  Universita'  o  Istituti  superiori  Regi  o  liberi  e
viceversa.