Art. 219. (Articoli 4, commi 4° e 5°, 5, comma 4°, e 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 5, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119). Agli effetti dell'art. 70 gli Istituti superiori di magistero prendono parte alle designazioni per le Facolta' di lettere e filosofia, e queste ultime Facolta' partecipano alle designazioni per gli Istituti superiori di magistero. Gli Istituti superiori di magistero pareggiati prendono parte alle designazioni solo quando trattisi di provvedere a propri posti di ruolo di professori. Le designazioni degli Istituti superiori di magistero pareggiati per la nomina di uno dei candidati proposti dalla Commissione esaminatrice, a sensi dell'art. 73; sono trasmesse al Ministro, il quale, constatata la regolarita' della procedura, da' a questi comunicazione della sua approvazione. Agli Istituti superiori di magistero pareggiati non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 76. Per cio' che concerne le spese per le Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 74 e 78, quando trattasi di Istituti superiori di magistero pareggiati, si applicano le disposizioni contenute negli articoli stessi, relative alle Universita' Istituti di cui alla tabella B.