(Testo unico-art. 219)
                              Art. 219. 
 
(Articoli 4, commi 4° e 5°, 5, comma 4°,  e  8,  R.  decreto-legge  4
settembre 1925, n. 1604 - Art. 5, R. decreto-legge 4  febbraio  1926,
                              n. 119). 
 
  Agli effetti dell'art.  70  gli  Istituti  superiori  di  magistero
prendono parte  alle  designazioni  per  le  Facolta'  di  lettere  e
filosofia, e queste ultime Facolta' partecipano alle designazioni per
gli Istituti superiori di magistero. 
  Gli Istituti superiori di magistero pareggiati prendono parte  alle
designazioni solo quando trattisi di provvedere  a  propri  posti  di
ruolo di professori. 
  Le designazioni degli Istituti superiori  di  magistero  pareggiati
per la  nomina  di  uno  dei  candidati  proposti  dalla  Commissione
esaminatrice, a sensi dell'art. 73; sono trasmesse  al  Ministro,  il
quale, constatata  la  regolarita'  della  procedura,  da'  a  questi
comunicazione della sua approvazione. 
  Agli Istituti superiori di magistero pareggiati non si  applica  la
disposizione di cui al secondo comma dell'art. 76. 
  Per cio' che concerne le spese per le Commissioni  giudicatrici  di
cui agli articoli 74 e 78, quando trattasi di Istituti  superiori  di
magistero pareggiati, si applicano le  disposizioni  contenute  negli
articoli stessi, relative  alle  Universita'  Istituti  di  cui  alla
tabella B.