(Testo unico-art. 220)
                              Art. 220. 
 
 (Art. 17, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n, 1227). 
 
  Ai posti  di  ruolo  di  professori  degli  Istituti  superiori  di
magistero possono  essere  nominati,  previo  parere  favorevole  del
Consiglio superiore dell'educazione  nazionale,  coloro  che  abbiano
vinto il concorso per una materia, che sia parte  di  quella  cui  la
nomina si riferisce. 
  Coloro che abbiano in tal modo conseguito la nomina, saranno  pero'
considerati,  agli  effetti  del  trasferimento  ad  altri   Istituti
d'istruzione superiore, quali titolari della materia per cui  vinsero
il concorso.