(Testo unico-art. 221)
                              Art. 221. 
 
    (Articoli 1 e 2, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321). 
 
  La disposizione di cui all'art. 96 si applica anche  ai  professori
dei Regi Istituti superiori di magistero. 
  Il Ministro dell'educazione nazionale puo' altresi'  chiedere  agli
Istituti superiori di magistero che siano messi  a  disposizione  del
Ministero degli affari esteri, per gli scopi di cui allo stesso  art.
96, professori degli Istituti medesimi. 
  Quando i detti Istituti  vi  acconsentono,  l'onere  del  pagamento
delle supplenze ai professori messi a disposizione e'  a  carico  del
bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.