(Testo unico-art. 222)
                              Art. 222. 
 
(Art. 11, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Articoli 22, comma 2°, e
            25 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  La spesa per gli incarichi e' a carico dello Stato.  L'incarico  di
un insegnamento a chi non abbia ufficio pubblico e' retribuito con L.
6000 annue; in caso diverso la retribuzione e' ridotta  a,  L.  4000.
Tali retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12 per  cento,  ai
sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. 
  I professori dei Regi Istituti superiori di magistero sono peraltro
tenuti ad impartire gratuitamente l'insegnamento nei corsi  sdoppiati
di cui all'art. 216. 
  Salvo il disposto dei commi precedenti, agli Istituti superiori  di
magistero  si  estendono,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
contenute nel Titolo I, sezione  II,  capo  I,  §  9,  relative  agli
incarichi d'insegnamento.