(Testo unico-art. 223)
                              Art. 223. 
 
(Art. 90, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 -  Articoli  1  a  7,
                    legge 8 giugno 1933, n. 629). 
 
  Ai  Regi  Istituti  superiori  di   magistero   si   applicano   le
disposizioni concernenti il personale  amministrativo  contenute  nel
Titolo I, sezione II, capo IV e nella tabella G annessa  al  presente
testo unico. 
  L'annessa tabella M determina il numero dei subalterni  di  ciascun
Istituto e il loro  trattamento  economico.  A  questo  personale  si
applicano le disposizioni relative allo stato giuridico e a quello di
quiescenza dei subalterni statali.