(Codice della navigazione-art. 369)
                              Art. 369. 
(Cedibilita',   sequestrabilita'   e   pignorabilita'   dei   crediti
                  dell'arruolato verso l'armatore). 
 
  Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute,  sequestrate
o pignorate fino ad un quinto del loro  ammontare  ed  esclusivamente
per alimenti  dovuti  per  legge  o  per  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave. 
 
  La quota della retribuzione corrispondente  al  vitto  e  le  somme
dovute dall'armatore per il rimpatrio dell'arruolato, o per spese  di
cura, nonche' quelle dovute dall'istituto assicuratore a norma  delle
leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate ne' pignorate,
neppure entro il limite stabilito dal comma precedente. 
 
  L'arruolato puo' chiedere all'armatore, all'atto dell'imbarco,  che
una  parte  della  retribuzione  sia  versata  a  persona  della  sua
famiglia. 
 
  Se l'armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal
comma precedente, la  vertenza  e'  risolta,  con  provvedimento  non
soggetto ad alcuna impugnazione, dall'autorita' marittima o consolare
del luogo dove si trova la nave.