Art. 369.
(Cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' dei crediti
dell'arruolato verso l'armatore).
Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate
o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente
per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed
esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave.
La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme
dovute dall'armatore per il rimpatrio dell'arruolato, o per spese di
cura, nonche' quelle dovute dall'istituto assicuratore a norma delle
leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate ne' pignorate,
neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.
L'arruolato puo' chiedere all'armatore, all'atto dell'imbarco, che
una parte della retribuzione sia versata a persona della sua
famiglia.
Se l'armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal
comma precedente, la vertenza e' risolta, con provvedimento non
soggetto ad alcuna impugnazione, dall'autorita' marittima o consolare
del luogo dove si trova la nave.