(Codice della navigazione-art. 371)
                              Art. 371. 
(Esercizio dei diritti spettanti  agli  eredi  e  agli  altri  aventi
          diritto in caso di perdita presunta della nave). 
 
  I diritti spettanti agli eredi presunti dell'arruolato e agli altri
aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie,  sia
considerata perita possono  essere  fatti  valere  soltanto  dopo  la
cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.