Art. 371.
(Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi
diritto in caso di perdita presunta della nave).
I diritti spettanti agli eredi presunti dell'arruolato e agli altri
aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia
considerata perita possono essere fatti valere soltanto dopo la
cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.