(Codice della navigazione-art. 372)
                              Art. 372. 
         (Effetti della chiamata o del richiamo alle armi). 
 
  Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi  dell'arruolato
sul contratto e il trattamento spettante in questi casi all'arruolato
sono determinati da leggi speciali, dalle norme  corporative,  o,  in
mancanza, dagli usi.