Art. 373.
(Prescrizione).
I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono
col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di
arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del
contratto. In caso di piu' contratti a tempo determinato o a viaggio,
che a sensi dell'articolo 326 siano regolati dalle norme sul
contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello
sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o
alla risoluzione dell'ultimo contratto.
La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell'arruolato ed
agli altri aventi diritto in caso di perdita della nave decorre dalla
data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione.