(Codice della navigazione-art. 373)
                              Art. 373. 
                           (Prescrizione). 
 
  I diritti derivanti dal contratto di  arruolamento  si  prescrivono
col decorso di  due  anni  dal  giorno  dello  sbarco  nel  porto  di
arruolamento successivamente alla cessazione o alla  risoluzione  del
contratto. In caso di piu' contratti a tempo determinato o a viaggio,
che  a  sensi  dell'articolo  326  siano  regolati  dalle  norme  sul
contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno  dello
sbarco nel porto di arruolamento successivamente  alla  cessazione  o
alla risoluzione dell'ultimo contratto. 
 
  La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell'arruolato  ed
agli altri aventi diritto in caso di perdita della nave decorre dalla
data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione.