Art. 374.
(Derogabilita' delle norme).
Le disposizioni degli articoli 323, 324; 328 a 334; 336 primo e
secondo comma; 346, 347; 363 a 371 non possono essere derogate ne'
dalle norme corporative, ne' dal contratto individuale di
arruolamento.
Le disposizioni degli articoli 326; 336, terzo comma; 337 a 345;
348 a 362 possono essere derogate dalle norme corporative; non
possono essere derogate dal contratto individuale se non a favore
dell'arruolato.
Tuttavia, neppure con le norme corporative si puo' aumentare il
termine previsto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 326, ne'
si puo' diminuire il termine previsto dal terzo comma dello stesso
articolo.