(Codice della navigazione-art. 375)
                              Art. 375. 
(Contratto  di  lavoro  del  personale  navigante  della  navigazione
                              interna). 
 
  Al  contratto  di  lavoro  del  personale  navigante  addetto  alla
navigazione interna non si applicano le disposizioni  degli  articoli
323, 328, 330, 331, 333, 343 n. 5, 369 terzo comma. 
 
  La  prestazione  del  servizio,  agli  effetti  del   terzo   comma
dell'articolo  326,  e'  considerata  ininterrotta  quando   fra   la
cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo
intercorre un periodo non superiore ai trenta giorni. 
 
  Il contratto deve, a pena di nullita', esser  fatto  per  iscritto,
fatta eccezione per le  navi  di  stazza  lorda  non  superiore  alle
venticinque tonnellate. Il contratto e' conservato fra i documenti di
bordo. 
 
  La risoluzione del contratto in caso di cambiamento  dell'armatore,
a norma dell'articolo 347, puo' esser chiesta all'arrivo nel porto di
assunzione, o comunque al termine di trenta giorni. 
 
  La retribuzione, gli altri diritti e le indennita'  previste  negli
articoli 336 a 339; 349 a 368 sono regolate dalle  norme  corporative
o, in mancanza, dagli usi. 
 
  Le norme dei comma precedenti si applicano anche  al  contratto  di
lavoro del personale dei servizi pubblici di linea o di rimorchio, in
quanto  non  sia  diversamente  stabilito  da  leggi  e   regolamenti
speciali.