Art. 375.
(Contratto di lavoro del personale navigante della navigazione
interna).
Al contratto di lavoro del personale navigante addetto alla
navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli
323, 328, 330, 331, 333, 343 n. 5, 369 terzo comma.
La prestazione del servizio, agli effetti del terzo comma
dell'articolo 326, e' considerata ininterrotta quando fra la
cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo
intercorre un periodo non superiore ai trenta giorni.
Il contratto deve, a pena di nullita', esser fatto per iscritto,
fatta eccezione per le navi di stazza lorda non superiore alle
venticinque tonnellate. Il contratto e' conservato fra i documenti di
bordo.
La risoluzione del contratto in caso di cambiamento dell'armatore,
a norma dell'articolo 347, puo' esser chiesta all'arrivo nel porto di
assunzione, o comunque al termine di trenta giorni.
La retribuzione, gli altri diritti e le indennita' previste negli
articoli 336 a 339; 349 a 368 sono regolate dalle norme corporative
o, in mancanza, dagli usi.
Le norme dei comma precedenti si applicano anche al contratto di
lavoro del personale dei servizi pubblici di linea o di rimorchio, in
quanto non sia diversamente stabilito da leggi e regolamenti
speciali.