(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 401)
                              Art. 401. 
                      (Navigazione da diporto) 

 
  Le disposizioni speciali per la navigazione  da  diporto  stabilite
nel codice, nel presente  regolamento,  nonche'  nelle  leggi  e  nei
regolamenti speciali, si applicano anche, quando non sia diversamente
stabilito, alle navi non originariamente destinate al diporto per  il
tempo durante il quale sono utilizzate a tale scopo. 
  La navigazione da diporto con le navi di cui  ai  precedente  comma
deve essere autorizzata dal comandante del porto.