Art. 401. (Navigazione da diporto) Le disposizioni speciali per la navigazione da diporto stabilite nel codice, nel presente regolamento, nonche' nelle leggi e nei regolamenti speciali, si applicano anche, quando non sia diversamente stabilito, alle navi non originariamente destinate al diporto per il tempo durante il quale sono utilizzate a tale scopo. La navigazione da diporto con le navi di cui ai precedente comma deve essere autorizzata dal comandante del porto.