(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 402)
                              Art. 402. 
              (Abilitazione al comando di navi a vela) 

 
  Per ottenere l'abilitazione di cui al primo comma dell'articolo 213
del codice, i proprietari di navi da diporto a vela di  stazza  lorda
non superiore alle venticinque tonnellate devono sostenere con  esito
favorevole un esame pratico; i proprietari di navi di  stazza,  lorda
superiore alle venticinque tonnellate e non superiore alle  cinquanta
devono sostenere con esito favorevole un esame teorico-pratico. 
  L'esame e' sostenuto presso l'ufficio di circondario nel  quale  la
nave e' iscritta, avanti a una  commissione  composta  dal  capo  del
circondario, presidente, da un capitano o da un aspirante capitano di
lungo corso e da un rappresentante della Federazione  italiana  della
vela.