Art. 402. (Abilitazione al comando di navi a vela) Per ottenere l'abilitazione di cui al primo comma dell'articolo 213 del codice, i proprietari di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate devono sostenere con esito favorevole un esame pratico; i proprietari di navi di stazza, lorda superiore alle venticinque tonnellate e non superiore alle cinquanta devono sostenere con esito favorevole un esame teorico-pratico. L'esame e' sostenuto presso l'ufficio di circondario nel quale la nave e' iscritta, avanti a una commissione composta dal capo del circondario, presidente, da un capitano o da un aspirante capitano di lungo corso e da un rappresentante della Federazione italiana della vela.