Art. 403. (Rilascio dell'abilitazione da parte di associazioni nautiche) L'autorizzazione a rilasciare l'abilitazione al comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate, a norma del secondo comma dell'articolo 213 del codice, e' data dal ministro per la marina mercantile alle associazioni nautiche inquadrate nella Federazione italiana della vela, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano. Per ottenere l'abilitazione di cui al secondo comma dell'articolo 213 del codice, i soci delle associazioni nautiche autorizzate a norma del comma precedente devono superare un esame avanti a una commissione costituita presso l'associazione. L'esame e' pratico per le navi di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, teorico-pratico per le navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate e non superiore alle cinquanta. Alla commissione deve partecipare il capo del circondario o un suo delegato, che la presiede.