Art. 404. (Navi con motore ausiliario) Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate provviste di motore ausiliario sono soggette alle disposizioni dell'articolo 213 del codice e dei precedenti articoli 402 e 403, quando il motore, a pieno regime, imprime alla nave una velocita' non superiore alle sette miglia orarie. In tale caso l'esame pratico o teorico-pratico deve riferirsi anche alla condotta del motore e il proprietario che lo ha superato puo' contemporaneamente comandare la nave e condurre il motore, purche' le sistemazioni di bordo lo consentano.