(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 404)
                              Art. 404. 
                    (Navi con motore ausiliario) 

 
  Le navi da diporto a  vela  di  stazza  lorda  non  superiore  alle
cinquanta tonnellate provviste di  motore  ausiliario  sono  soggette
alle disposizioni dell'articolo  213  del  codice  e  dei  precedenti
articoli 402 e 403, quando il motore, a pieno  regime,  imprime  alla
nave una velocita' non superiore alle sette miglia orarie. 
  In tale caso l'esame pratico o teorico-pratico deve riferirsi anche
alla condotta del motore e il proprietario che lo  ha  superato  puo'
contemporaneamente comandare la nave e condurre il motore, purche' le
sistemazioni di bordo lo consentano.