Art. 405. (Comando di navi marittime in acque interne e viceversa) Le persone abilitate al comando e alla condotta di navi da diporto della navigazione marittima o della navigazione interna, a norma degli articoli 213 e 214 del codice, possano comandare e condurre tali navi, anche in zone delle acque interne e di acque marittime, diverse dalle zone di navigazione promiscua di cui all'articolo 4.