(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 406)
                              Art. 406. 
                       (Esercizio della pesca) 

 
  Le navi da diporto possono esercitare liberamente la pesca. 
  Tuttavia il ministro  per  la  marina  mercantile  ha  facolta'  di
vietare l'uso di determinati attrezzi.