(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 407)
                              Art. 407. 
(Comando di navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni) 

 
  Le navi da diporto a vela di stazza lorda non  superiore  alle  tre
tonnellate possono essere  comandate  senza  alcuna  abilitazione,  a
norma del quarto comma dell'articolo 213 del codice, anche da  coloro
che non sono proprietari delle navi stesse e anche quando le navi non
sono di proprieta' di associazioni nautiche. 
  Per  navi  da  diporto,  agli  effetti  del  precedente   comma   e
dell'articolo 215 del codice, s'intendono anche le navi destinate  al
noleggio per diporto, Le piccole  imbarcazioni  a  remi  destinate  a
manifestazioni  sportive  o  a  diporto  del  bagnanti,   comunemente
denominate iole, canoe, pattini, sandolini, mosconi  e  simili,  sono
esenti dall'obbligo della licenza.