Art. 407. (Comando di navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni) Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate possono essere comandate senza alcuna abilitazione, a norma del quarto comma dell'articolo 213 del codice, anche da coloro che non sono proprietari delle navi stesse e anche quando le navi non sono di proprieta' di associazioni nautiche. Per navi da diporto, agli effetti del precedente comma e dell'articolo 215 del codice, s'intendono anche le navi destinate al noleggio per diporto, Le piccole imbarcazioni a remi destinate a manifestazioni sportive o a diporto del bagnanti, comunemente denominate iole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, sono esenti dall'obbligo della licenza.