(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 217)
                 Art. 217. (Art. 78 del Testo Unico) 
        MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DISPOSITIVI RETROVISIVI 

 
  La posizione sul  veicolo  di  ogni  apparecchio  retrovisivo  deve
essere tale che il coducente possa usufruirne nella normale posizione
di guida. Quando vi e' obbligo di due apparecchi, essi debbono essere
esterni, uno a destra e l'altro a sinistra. 
  Quando vi e' obbligo di un solo apparecchio, questo  deve  trovarsi
all'esterno sul lato sinistro; per le autovetture (ad uso privato) e'
consentita l'applicazione all'interno sempre che l'angolo orizzontale
di visibilita' della strada non sia interiore a 20°. 
  La  visione  non  deve  essere   impedita   dagli   apparecchi   di
segnalazione luminosa del veicolo. Nei motoveicoli  non  deve  essere
applicato sul manubrio. 
  L'  altezza  dal  suolo  d  gli  apparecchi  deve  essere  tale  da
consentire una buona visibilita' della strada retrostante. 
  Gli apparecchi applicati all'esterno  non  debbono  sporgere  oltre
0,20  m  dal  limite  esterno  della  sagoma.  Nei  casi  in  cui  un
apparecchio sporga oltre la sagoma limite di 2.50 m. esso deve essere
incernierato in modo da rientrare nella sagoma  con  lieve  pressione
nei due sensi; in tal caso l'altezza minima da terra non deve  essere
inferiore a 2,00 m. sempre che l'altezza del veicolo lo consenta. 
  Nei motoveicoli simmetrici con una ruota  anteriore  l'apparrecchio
puo' anche non sporgere dalla  sagoma  sempre  che  l'angolo  coperto
verso l'indietro non superi il 10° sul lato sinistro.