(Regolamento-art. 341)
 
                              Art. 341. 
 
  I mandati tanto  individuali  quanto  collettivi  hanno  un  numero
d'ordine progressivo per esercizio e per ogni capitolo di bilancio, e
devono contenere le seguenti indicazioni: 
 
    l'esercizio cui si riferisce la spesa; 
 
    il numero e la denominazione del capitolo  del  bilancio  cui  va
imputata la spesa; 
 
    la  specificazione  degli  articoli  del  capitolo,  colle  somme
relative; 
 
    il cognome, nome e qualita' del creditore o dei creditori,  e  di
chi per loro fosse legalmente autorizzato a dar quietanza; 
 
    l'oggetto preciso della spesa; 
 
    la somma da pagare, scritta in lettere ed in numeri,  escluse  le
frazioni di centesimo di lira; 
 
    l'indicazione dei documenti giustificativi annessivi; 
 
    la data dell'emissione; 
 
    la provincia ed il luogo in cui deve farsi il pagamento. 
 
  Nessun mandato puo' comprendere spese imputabili a piu' capitoli di
bilancio.