Art. 341. I mandati tanto individuali quanto collettivi hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e per ogni capitolo di bilancio, e devono contenere le seguenti indicazioni: l'esercizio cui si riferisce la spesa; il numero e la denominazione del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa; la specificazione degli articoli del capitolo, colle somme relative; il cognome, nome e qualita' del creditore o dei creditori, e di chi per loro fosse legalmente autorizzato a dar quietanza; l'oggetto preciso della spesa; la somma da pagare, scritta in lettere ed in numeri, escluse le frazioni di centesimo di lira; l'indicazione dei documenti giustificativi annessivi; la data dell'emissione; la provincia ed il luogo in cui deve farsi il pagamento. Nessun mandato puo' comprendere spese imputabili a piu' capitoli di bilancio.