Art. 343. La Corte dei conti, trattenuti i documenti uniti e descritti ne' mandati, e restituiti quegli altri che le fossero stati dati in semplice comunicazione a senso del precedente articolo 330, trasmette i mandati alla Direzione generale del tesoro con altrettanti elenchi in doppio esemplare, quante sono le Amministrazioni centrali, che spedirono i mandati.