(Regolamento-art. 343)
 
                              Art. 343. 
 
  La Corte dei conti, trattenuti i documenti uniti  e  descritti  ne'
mandati, e restituiti quegli altri  che  le  fossero  stati  dati  in
semplice comunicazione a senso del precedente articolo 330, trasmette
i mandati alla Direzione generale del tesoro con altrettanti  elenchi
in doppio esemplare, quante sono  le  Amministrazioni  centrali,  che
spedirono i mandati.