Art. 344. La Direzione generale del tesoro ammette a pagamento i mandati apponendovi il visto dopo averne preso nota nei suoi registri, e dando le necessarie disposizioni per l'effettuazione del pagamento, come e' detto all'articolo 328. Restituisce poscia alla Corte dei conti un esemplare degli elenchi con dichiarazione che i mandati furono ammessi a pagamento, e spedisce l'altro esemplare con uguale dichiarazione all'Amministrazione centrale che emise i mandati.