(Regolamento-art. 344)
 
                              Art. 344. 
 
  La Direzione generale del tesoro  ammette  a  pagamento  i  mandati
apponendovi il visto dopo averne preso  nota  nei  suoi  registri,  e
dando le necessarie disposizioni per l'effettuazione  del  pagamento,
come e' detto all'articolo 328. 
 
  Restituisce poscia alla Corte dei conti un esemplare degli  elenchi
con dichiarazione  che  i  mandati  furono  ammessi  a  pagamento,  e
spedisce    l'altro    esemplare     con     uguale     dichiarazione
all'Amministrazione centrale che emise i mandati.