Art. 345. Per dare ai creditori notizia dell'ammissione a pagamento dei mandati, le Amministrazioni possono unire ai mandati medesimi gli analoghi avvisi debitamente muniti di tutte le indicazioni occorrenti. La Corte dei conti e la Direzione generale del tesoro ve li lasciano annessi, e le Intendenze di finanza al ricevere i mandati ne levano gli avvisi e li spediscono ai rispettivi titolari. Pero' pei mandati sulla tesoreria centrale e per quelli di anticipazione delle competenze dei Corpi dell'esercito e dell'armata, gli avvisi saranno dati direttamente dai competenti Ministeri.