(Regolamento-art. 345)
 
                              Art. 345. 
 
  Per dare ai  creditori  notizia  dell'ammissione  a  pagamento  dei
mandati, le Amministrazioni possono unire  ai  mandati  medesimi  gli
analoghi  avvisi  debitamente  muniti   di   tutte   le   indicazioni
occorrenti. 
 
  La Corte dei conti  e  la  Direzione  generale  del  tesoro  ve  li
lasciano annessi, e le Intendenze di finanza al ricevere i mandati ne
levano gli avvisi e li spediscono ai rispettivi titolari.  Pero'  pei
mandati sulla tesoreria centrale e per quelli di anticipazione  delle
competenze dei Corpi dell'esercito e dell'armata, gli avvisi  saranno
dati direttamente dai competenti Ministeri.