(Regolamento-art. 346)
 
                              Art. 346. 
 
  Dopo ammessi a pagamento i mandati non  possono  essere  annullati,
ne'  variati   in   alcuna   loro   parte   se   non   col   concorso
dell'Amministrazione che li ha emessi, della Corte dei conti e  della
Direzione  generale  del  tesoro,  fatta   eccezione   soltanto   per
l'indicazione del luogo dov'e' da farsene il pagamento.