(Regolamento-art. 348)
 
                              Art. 348. 
 
  L'intendenza di finanza prende nota nei suoi registri  dei  mandati
ricevuti; indi li separa secondo il luogo assegnato pel pagamento,  e
li spedisce con elenchi in doppio  esemplare  al  tesoriere  ed  agli
altri agenti che devono effettuarne il pagamento. 
 
  Un esemplare degli  elenchi  sara'  restituito  all'Intendenza  con
ricevuta.