Art. 348. L'intendenza di finanza prende nota nei suoi registri dei mandati ricevuti; indi li separa secondo il luogo assegnato pel pagamento, e li spedisce con elenchi in doppio esemplare al tesoriere ed agli altri agenti che devono effettuarne il pagamento. Un esemplare degli elenchi sara' restituito all'Intendenza con ricevuta.