(Regolamento-art. 349)
 
                              Art. 349. 
 
  Quando un mandato debba essere pagato in un luogo diverso da quello
in esso indicato, l'Intendenza di finanza fa  da  se'  la  variazione
purche' si trovi nella stessa provincia il luogo ove e' da farsene il
pagamento. 
 
  Se il mandato debba invece essere pagato  in  altra  provincia,  lo
invia all'Intendenza di finanza della provincia stessa,  informandone
simultaneamente la Direzione generale del tesoro, che  sara'  inoltre
avvisata dell'arrivo del mandato dall'Intendenza ricevente.