Art. 349. Quando un mandato debba essere pagato in un luogo diverso da quello in esso indicato, l'Intendenza di finanza fa da se' la variazione purche' si trovi nella stessa provincia il luogo ove e' da farsene il pagamento. Se il mandato debba invece essere pagato in altra provincia, lo invia all'Intendenza di finanza della provincia stessa, informandone simultaneamente la Direzione generale del tesoro, che sara' inoltre avvisata dell'arrivo del mandato dall'Intendenza ricevente.