Art. 350. Se un mandato per morte del titolare o per qualsiasi altra causa non possa o non debba piu' essere pagato, vien rinviato alla Direzione generale del tesoro col mezzo dell'intendenza di finanza. Si procede in pari modo quando si scorga che in un mandato sia incorso errore. All'annullamento o correzione, secondo ne sia il caso, dei mandati anzidetti si provvede in conformita' al disposto coll'art. 332 del presente regolamento.