(Allegato-art. 110)
 
                              Art. 110. 
 
                      (Ambito di applicazione) 
 
  1. I gestori applicano, nella prestazione dei servizi  di  gestione
collettiva del risparmio nonche' dei servizi  e  delle  attivita'  di
investimento, gli articoli 88  e  90,  nonche'  le  disposizioni  del
presente Libro. 
 
  2. I gestori che  svolgono  attivita'  di  ricerca  in  materia  di
investimenti applicano altresi' gli articoli 36 e 37 del  regolamento
(UE) 2017/565. 
 
  3. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di  investimento
i gestori applicano la Parte III e la Parte IV del Libro IV. 
 
  4. Le disposizioni della Parte IV del Libro  IV  e  del  Titolo  II
della Parte II del presente Libro si applicano: 
 
  a) alla commercializzazione, anche fuori  sede  o  a  distanza,  di
quote o azioni di OICR di terzi da parte delle SGR; 
 
  b) all'offerta fuori sede o a distanza, da  parte  delle  SGR,  dei
propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza  in  materia
di investimenti. 
 
  5. Ai GEFIA UE che svolgono l'attivita' di gestione collettiva  del
risparmio mediante stabilimento di succursali in Italia si  applicano
gli articoli 115, 116, 117 e 118.