(Allegato-art. 111)
 
                              Art. 111. 
 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini del presente Libro si intendono per: 
 
  a) "servizi": i servizi e le attivita' di investimento,  i  servizi
accessori e il servizio di gestione collettiva del risparmio; 
 
  b) "sistema di  gestione  del  rischio":  il  sistema  disciplinato
dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 231/2013 e  dal  regolamento
Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio; 
 
  c) "sistema  dei  controlli":  l'insieme  delle  regole,  funzioni,
strutture, risorse, processi e procedure volti, tra gli  altri,  alla
verifica  dell'attuazione  delle  strategie  e  politiche  aziendali,
all'efficienza   e   all'efficacia   dei   processi   aziendali,   al
mantenimento  dell'affidabilita'  e  sicurezza   delle   informazioni
aziendali e delle  procedure  informatiche  e  alla  identificazione,
misurazione o valutazione, prevenzione o attenuazione e comunicazione
dei rischi, quali, ad esempio,  i  rischi  di  mercato,  di  credito,
operativi e reputazionali; 
 
  d) "soggetto rilevante":  il  soggetto  indicato  nell'articolo  2,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE)  2017/565,  comprensivo
anche delle persone giuridiche; 
 
  e)  "gestori  sottosoglia":  i   gestori   indicati   nell'articolo
35-undecies del TUF.