Art. 111. (Definizioni) 1. Ai fini del presente Libro si intendono per: a) "servizi": i servizi e le attivita' di investimento, i servizi accessori e il servizio di gestione collettiva del risparmio; b) "sistema di gestione del rischio": il sistema disciplinato dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 231/2013 e dal regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio; c) "sistema dei controlli": l'insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti, tra gli altri, alla verifica dell'attuazione delle strategie e politiche aziendali, all'efficienza e all'efficacia dei processi aziendali, al mantenimento dell'affidabilita' e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche e alla identificazione, misurazione o valutazione, prevenzione o attenuazione e comunicazione dei rischi, quali, ad esempio, i rischi di mercato, di credito, operativi e reputazionali; d) "soggetto rilevante": il soggetto indicato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/565, comprensivo anche delle persone giuridiche; e) "gestori sottosoglia": i gestori indicati nell'articolo 35-undecies del TUF.