(Testo unico imposte sui redditi-art. 229)
                              ART. 229 
  Imposizione sostitutiva sulle prestazioni del personale sanitario 
(articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207;  articolo  1,
          commi 944 e 945, legge 30 dicembre 2025, n. 199) 
 
1. I compensi per lavoro straordinario di  cui  all'articolo  47  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto   sanita'
relativo al triennio 2019-2021, citato  all'articolo  1,  comma  353,
della legge  30  dicembre  2024,  n.  207,  erogati  agli  infermieri
dipendenti  dalle  aziende  e  dagli  enti  del  Servizio   sanitario
nazionale, sono assoggettati a  un'imposta  sostitutiva  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e  delle  addizionali  regionali  e
comunali con aliquota pari al 5 per cento. L'imposta  sostitutiva  di
cui al primo periodo e' applicata dal sostituto d'imposta ai compensi
erogati a decorrere  dall'anno  2025,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 53, comma 1, secondo periodo.  Per  l'accertamento,  la
riscossione, le sanzioni e il contenzioso  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 
2. L'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al
5 per cento, di cui al comma 1, si  applica  anche  ai  compensi  per
lavoro straordinario per  il  personale  dipendente  delle  strutture
sanitarie, nonche'  ai  compensi  per  lavoro  straordinario  per  il
personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e
socio-assistenziali,  erogati  agli   infermieri   dipendenti   delle
strutture sanitarie e sociosanitarie privare accreditate. 
3. La disposizione di cui al  comma  2  e'  applicata  dal  sostituto
d'imposta ai compensi erogati  dall'anno  2026,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 53, comma 1, secondo periodo.