ART. 229
Imposizione sostitutiva sulle prestazioni del personale sanitario
(articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207; articolo 1,
commi 944 e 945, legge 30 dicembre 2025, n. 199)
1. I compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanita'
relativo al triennio 2019-2021, citato all'articolo 1, comma 353,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, erogati agli infermieri
dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e
comunali con aliquota pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di
cui al primo periodo e' applicata dal sostituto d'imposta ai compensi
erogati a decorrere dall'anno 2025, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 53, comma 1, secondo periodo. Per l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
2. L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al
5 per cento, di cui al comma 1, si applica anche ai compensi per
lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture
sanitarie, nonche' ai compensi per lavoro straordinario per il
personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e
socio-assistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle
strutture sanitarie e sociosanitarie privare accreditate.
3. La disposizione di cui al comma 2 e' applicata dal sostituto
d'imposta ai compensi erogati dall'anno 2026, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 53, comma 1, secondo periodo.