Art. 291. (Condizioni). L'adozione e' permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto i cinquanta anni e che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, la corte di appello puo' autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta' di anni quaranta e se la differenza di eta' tra l'adottante e l'adottando e' di almeno sedici anni.