(CODICE CIVILE-art. 291)
                              Art. 291. 
 
                            (Condizioni). 
 
  L'adozione e' permessa  alle  persone  che  non  hanno  discendenti
legittimi o legittimati, che hanno compiuto i cinquanta  anni  e  che
superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che essi  intendono
adottare. 
 
  Quando eccezionali circostanze lo consigliano, la corte di  appello
puo' autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'eta'
di anni quaranta e  se  la  differenza  di  eta'  tra  l'adottante  e
l'adottando e' di almeno sedici anni.