Art. 293. (Divieto di adozione dei figli nati fuori del matrimonio). I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori. Non puo' tuttavia essere dichiarata la nullita' dell'adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualita' di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale. Il riconoscimento posteriore all'adozione non ha effetto se non ai fini della legittimazione. Se l'adottato e' un figlio naturale non riconoscibile, del quale la filiazione risulta in uno dei modi indicati nell'art. 279, puo' essere sempre dichiarata la nullita' dell'adozione.