(CODICE CIVILE-art. 293)
                              Art. 293. 
 
     (Divieto di adozione dei figli nati fuori del matrimonio). 
 
  I figli nati fuori del matrimonio non possono essere  adottati  dai
loro genitori. 
 
  Non puo' tuttavia essere dichiarata la nullita'  dell'adozione  se,
al momento in cui questa avvenne,  la  qualita'  di  figlio  naturale
dell'adottato non risultava  da  riconoscimento  o  da  dichiarazione
giudiziale. 
 
  Il riconoscimento posteriore all'adozione non ha effetto se non  ai
fini della legittimazione. 
 
  Se l'adottato e' un figlio naturale non riconoscibile, del quale la
filiazione risulta in uno  dei  modi  indicati  nell'art.  279,  puo'
essere sempre dichiarata la nullita' dell'adozione.