(CODICE CIVILE-art. 294)
                              Art. 294. 
 
              (Pluralita' di adottati o di adottanti). 
 
  Nessuno puo' avere piu' figli adottivi se  non  sono  adottati  col
medesimo atto. 
 
  Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due
adottanti siano marito e moglie.