(CODICE CIVILE-art. 295)
                              Art. 295. 
 
                   (Adozione da parte del tutore). 
 
  Il tutore non puo' adottare la persona  della  quale  ha  avuto  la
tutela, se non dopo che  sia  stato  approvato  il  conto  della  sua
amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e  siano  state
estinte le  obbligazioni  risultanti  a  suo  carico  o  data  idonea
garanzia per il loro adempimento.