(CODICE CIVILE-art. 296)
                              Art. 296. 
 
                     (Consenso per l'adozione). 
 
  Per  l'adozione  si   richiede   il   consenso   dell'adottante   e
dell'adottando. 
 
  Se l'adottando non ha compiuto gli anni diciotto,  il  consenso  e'
dato dal suo legale rappresentante; se ha compiuto gli anni diciotto,
ma non ancora gli anni ventuno, il rappresentante legale deve dare il
suo assenso. 
 
  Se  l'adottando  ha  compiuto  gli   anni   dodici,   deve   essere
personalmente sentito.