(CODICE CIVILE-art. 297)
                              Art. 297. 
 
                (Assenso del coniuge e dei genitori). 
 
  Se l'adottando o l'adottante sono coniugati, e'  sempre  necessario
l'assenso del coniuge. 
 
  E' necessario altresi' l'assenso dei genitori dell'adottando.