(CODICE CIVILE-art. 298)
                              Art. 298. 
 
              (Decorrenza degli effetti dell'adozione). 
 
  L'adozione produce i suoi effetti dalla data  del  decreto  che  la
pronunzia. 
 
  Finche'  il  decreto  non  e'  emanato,  tanto  l'adottante  quanto
l'adottando possono revocare il loro consenso. 
 
  Se l'adottante muore dopo  la  prestazione  del  consenso  e  prima
dell'emanazione del decreto, si puo' procedere  al  compimento  degli
atti necessari per l'adozione. 
 
  Gli eredi dell'adottante possono presentare alla  corte  memorie  e
osservazioni per opporsi all'adozione. 
 
  Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti  dal  momento
della morte dell'adottante.