(CODICE CIVILE-art. 299)
                              Art. 299. 
 
                      (Cognome dell'adottato). 
 
  L'adottato assume  il  cognome  dell'adottante  e  lo  aggiunge  al
proprio. 
 
  L'adottato che sia figlio  naturale  non  riconosciuto  dai  propri
genitori assume solo il  cognome  dell'adottante.  Il  riconoscimento
successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il  cognome  del
genitore  che  lo  ha  riconosciuto,   salvo   che   l'adozione   sia
successivamente revocata. 
 
  Se l'adozione e' compiuta da entrambi i coniugi, l'adottato  assume
il cognome del marito. 
 
  Se l'adozione e' compiuta da una donna  maritata,  l'adottato,  che
non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.