(CODICE CIVILE-art. 300)
                              Art. 300. 
 
                  (Diritti e dovevi dell'adottato). 
 
  L'adottato conserva tutti  i  diritti  e  i  doveri  verso  la  sua
famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. 
 
  L'adozione non induce alcun rapporto civile tra  l'adottante  e  la
famiglia dell'adottato ne' tra l'adottato e i parenti dell'adottante,
salve le eccezioni stabilite dalla legge.