(CODICE CIVILE-art. 301)
                              Art. 301. 
 
            (Patria potesta' e amministrazione dei beni). 
 
  La patria potesta' sull'adottato spetta all'adottante. 
 
  Questi ha l'obbligo di  mantenere  l'adottato,  di  educarlo  e  di
istruirlo conformemente a quanto e' prescritto dell'art. 147. 
 
  Se la moglie adotta il figlio del proprio marito, l'esercizio della
patria potesta' spetta al marito. 
 
  Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la
minore eta' dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non  ne  ha
l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite  per  le  spese  di
mantenimento, educazione e istruzione del minore,  con  l'obbligo  di
investirne  l'eccedenza  in  modo   fruttifero.   Si   applicano   le
disposizioni dell'art. 382.