(CODICE CIVILE-art. 302)
                              Art. 302. 
 
                            (Inventario). 
 
  L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato minorenne
e trasmetterlo al giudice tutelare  entro  un  mese  dalla  data  del
decreto  di  adozione.  Si  osservano,  in  quanto  applicabili,   le
disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo  X  di
questo libro. 
 
  L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o
fa un inventario infedele puo'  essere  privato  dell'amministrazione
dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del  risarcimento  dei
danni.