Art. 303. (Cessazione della patria potesta' dell'adottante). Se cessa la patria potesta' dell'adottante, il giudice tutelare, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della patria potesta' sia ripreso dai genitori. Quando l'adozione e' fatta da entrambi i coniugi, l'esercizio della patria potesta' passa alla moglie, se cessa la patria potesta' del marito.