(CODICE CIVILE-art. 303)
                              Art. 303. 
 
         (Cessazione della patria potesta' dell'adottante). 
 
  Se cessa la patria potesta' dell'adottante, il giudice tutelare, su
istanza dell'adottato, dei suoi  parenti  o  affini  o  del  pubblico
ministero, o anche d'ufficio, puo'  dare  i  provvedimenti  opportuni
circa la cura della persona dell'adottato, la  sua  rappresentanza  e
l'amministrazione dei suoi beni, anche  se  ritiene  conveniente  che
l'esercizio della patria potesta' sia ripreso dai genitori. 
 
  Quando l'adozione e' fatta da entrambi i coniugi, l'esercizio della
patria potesta' passa alla moglie, se cessa la  patria  potesta'  del
marito.