(CODICE CIVILE-art. 306)
                              Art. 306. 
 
               (Revoca per indegnita' dell'adottato). 
 
  La revoca dell'adozione puo' essere pronunziata  dal  tribunale  su
domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato  alla  vita
di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o  ascendenti,  ovvero
si sia reso  colpevole  verso  loro  di  delitto  punibile  con  pena
restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo  a  tre
anni. 
 
  Se l'adottante  muore  in  conseguenza  dell'attentato,  la  revoca
dell'adozione puo' essere chiesta da coloro ai quali si  devolverebbe
l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.