(CODICE CIVILE-art. 307)
                              Art. 307. 
 
               (Revoca per indegnita' dell'adottante). 
 
  Quando  i  fatti  previsti  nell'articolo  precedente  sono   stati
compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o
i discendenti  o  gli  ascendenti  di  lui,  la  revoca  puo'  essere
pronunziata su domanda dell'adottato, o,  se  questi  e'  minore,  su
istanza del pubblico ministero. In questo caso il tribunale,  sentito
il giudice tutelare, puo' dare i  provvedimenti  opportuni  circa  la
cura  della   persona   del   minore,   la   sua   rappresentanza   e
l'amministrazione  dei  beni,  anche  se  ritiene   conveniente   che
l'esercizio della patria potesta' sia ripreso dai genitori.