Art. 307. (Revoca per indegnita' dell'adottante). Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunziata su domanda dell'adottato, o, se questi e' minore, su istanza del pubblico ministero. In questo caso il tribunale, sentito il giudice tutelare, puo' dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della patria potesta' sia ripreso dai genitori.